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Ordinanza — n. 25680/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25680/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giacomo Cagnoni's appeal inadmissible de plano because he personally signed the petition rather than a qualified defense attorney. The lower court had confirmed Cagnoni's conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code, but the Supreme Court found a fatal procedural defect in the filing. Consequently, the appeal was rejected immediately, and Cagnoni was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney enrolled in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature by defendant special defense attorney register de plano rejection procedure court costs and fines difetto di sottoscrizione difesa d'ufficio procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Ai srt ajJ dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
art. 385 cod. pen
Giacomo Cagnoni ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca che aveva condannato il ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen..
art. 613 cod. proc. pen
Ai srt ajJ dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNONI GIACOMO nato a PIETRASANTA il 23/09/1996 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; e FATTO E DIRITTO 1. Giacomo Cagnoni ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca che aveva condannato il ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen..

2. Il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato.

3. Ai srt ajJ dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il