Italian Court dismisses appeal as generic repetition of lower court arguments regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's four grounds were found to be generic repetitions of the arguments already addressed and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court upheld the original criminal conviction without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequa reproduction of the arguments already examined and rejected by the court of first instance below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINARA MASSIMO nato a POLISTENA il 25/06/1974 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimo Seminara; considerato che i quattro motivi di ricorso sono intrisi di genericità, costituendo la pedissequa riproduzione dei corrispondenti motivi d'appello, cui la Corte ha fornito adeguata risposta evidenziando: - (primo motivo) la esclusiva riferibilità della tessera poste pay su cui è stata riversata la somma provento della truffa, all'imputato, cui si aggiunge la pretestuosità della difesa basata sullo smarrimento della carta, denunciato come avvenuto in epoca successiva alla chiusura del conto ed al prelievo del denaro; - "la pessima biografia" criminale dell'imputato, ostativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo) e delle attenuanti generiche (terzo motivo), ma giustificativa della recidiva (quarto motivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Cnsigliere Estensore r La Presidente