Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Terenz Mereu inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Mereu argued that the Court of Appeal violated the law and suffered from motivational defects regarding Article 62 of the Criminal Code, specifically concerning the denial of a mitigating circumstance for theft. The court rejected these claims because the appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower judges without providing any critical analysis of the underlying reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 comma primo n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without offering a critical analysis of the reasoning supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEREU TERENZ nato a CAGLIARI il 10/10/1981 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Terenz Mereu; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per la cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere l'invocata attenuante, in considerazione della natura e del numero dei beni oggetto dell'appropriazione); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsi