Italian Court dismisses appeal as argument is inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dario Castiglione inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Castiglione argued that the lower court failed to reclassify the crime of receipt into theft, but the court found this claim unmeritorious. The court ruled the appeal was merely a repetition of previously rejected arguments without providing a critical analysis of the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIONE DARIO nato a NAPOLI il 08/04/1990 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dario Castiglione; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ieciso in Roma, il 06/05/2025 Il CoI1siglire