Italian Court dismisses appeal as generic and infounded, rejecting discretionary appellate review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Occhino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Occhino argued the appellate court erred in its discretionary sentencing and failed to properly evaluate his case. The court rejected these claims as generic and infounded, noting the appellate judge had sufficient elements for judgment and that Occhino's behavior demonstrated criminal intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604, comma 6 c.p.p.; Art. 624 bis c.p.: The Court of Cassation cannot substitute the appellate court's discretionary evaluation of facts unless the decision is contradictory or manifestly illogical, and generic appeals regarding sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHINO GIUSEPPE nato a MESSINA il 29/04/1983 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di Giuseppe Occhino; considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o generici: - il primo, a fronte del chiaro dettato normativo (art. 604, comma 6, cod. proc. pen.: "... il giudice di appello.., ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito") non considera il contenuto discrezionale della decisione della Corte d'appello, che non può essere sindacata in questa sede, se non contraddittoria o manifestamente illogica, pena la violazione delle regole proprie del giudizio di legittimità, non potendosi questa Corte sostituire alla valutazione del giudice di merito che ha ritenuto, come indicato a pg. 5 di essere "in possesso di tutti gli elementi di giudizio all'uopo necessari"; - il secondo motivo è generico, difettando di specificità estrinseca: la conclusione affermativa della responsabilità, infatti, non discende affatto, come ritiene il ricorso, dall'esclusivo rinvenimento di alcuni degli oggetti sottratti alla Costa nell'abitazione dell'imputato, quanto (ed altresì) dalla "irragionevole spiegazione offerta dal reo circa la propria presenza nell'appartamento della donna..." e nell' "atteggiamento grottesco con il quale lo stesso Occhino orientò la vittima nella ricerca delle chiavi ... al fine di allontanare maldestramente da sé il sospetto di una partecipazione diretta all'occorso delittuoso" (pg. 5), elemento sintomatico del dolo, totalmente ignorato nel motivo di ricorso; - infine, il terzo motivo, solleva il tema della erronea determinazione della sanzione ratione temporis senza tuttavia rilevare che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stato effettuato dalla Corte di appello, in violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 624 bis cod. pen., con un risultato 'matematico' che è esitato comunque nella determinazione di un quantum di pena più favorevole per imputato (e non modificabile in questa sede per il divieto di reformatio in peius, in assenza di ricorso della parte pubblica); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, il 06/05/2025 Il Corsiglier Estensore DEPOSITATA La Preside