Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit and procedural defects regarding criminal statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Said El Khlifi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision on the retroactive dating of the crime's commission and alleged violations of criminal code articles 157, 161, and 648. The court rejected these claims as unfounded, noting that the territorial court correctly addressed the evidence and that the appeal's procedural flaws precluded any examination of the statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161, 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the contested grounds are manifestly unfounded and contradict established case law, thereby excluding the court's duty to examine subsequent prescription issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHLIFI SAID nato il 19/08/1969 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Said El Khlifi; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 e 648 cod. pen. quanto alla richiesta difensiva di retrodatazione della data di consumazione del reato, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata, ove ha correttamente motivato sulla data di commissione del reato e sulle cause di sospensione ostative alla maturazione del periodo prescrizionale al momento della sentenza di appello; che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli re Estensore La Presi