Criminal appeal dismissed as repetitive; court rejects new subjective responsibility claim and generic mitigating circumstances argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the two grounds were merely repetitive of arguments already rejected in the second-instance judgment. The appellant argued for subjective responsibility based on the stolen terminal's SIM card availability and requested generic mitigating circumstances citing a criminal record. The court ruled that these points lacked specificity and were already adequately addressed and dismissed by the appellate court, leading to the rejection of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely repeat the grievances of the second-instance judgment without new specific arguments or distinct legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO GUERINO nato a SULMONA il 23/10/1941 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Guerrino Di Guglielmo; considerato che i due motivi sono meramente ripetitivi di doglianze già espresse con l'atto di appello ed adeguatamente inquadrate e respinte dalla sentenza di appello, risultando pertanto, in questa sede, meramente ripetitivi e privi di specificità; osservato in particolare che in relazione all'elemento soggettivo, la affermazione di responsabilità trova il proprio fondamento (pg. 4 della sentenza , impugnata) nella constata disponibilità da parte dell , gel terminale rubato, con inseritavi la propria SIM, in assenza di qualsivoglia spiegazione o giustificazione, mentre in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche viene adeguatamente evidenziata (pg.
5) la presenza di un cospicuo certificato del casellario a testimonianza di una personalità dedita fin da tempo assai remoto, alla commissione di reati, in particolare contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese, pure richieste con memoria e nota spese dalla parte civile, attesa la sostanziale assenza di un concreto contributo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Co sigliere Estensore La Presidente