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Ordinanza — n. 25495/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25495/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Lanza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the three grounds of appeal were merely repetitive of arguments already rejected in the second-instance judgment and lacked any specific legal violation. Consequently, the court ruled that the appellant failed to distinguish between the appellate review of facts and the cassation review of legal motivation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds of law or specific errors in motivation; repetitive complaints regarding the merits of the case or lack of specificity render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetitive grounds cassation review appellate facts legal motivation lotta contro gli incendi violazione dei doveri professionali abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA FABIO nato a TARANTO il 28/11/1964 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Lanza; considerato che i tre motivi sono meramente ripetitivi di doglianze già espresse con l'atto di appello ed adeguatamente inquadrate e respinte dalla sentenza di appello, risultando pertanto, in questa sede, meramente ripetitivi e privi di specificità; osservato inoltre che nessuno dei motivi prospetta un reale vizio di legittimità, tanto che, pur adducendo di volta in volta, una violazione di legge o un vizio di motivazione, si risolvono nella rielaborazione del giudizio di merito, sulla affermazione di responsabilità o sugli aspetti sanzionatori, dimostrando di non comprendere i confini tra giudizio di appello e giudizio di cassazione ed ignorando che quest'ultimo non può ritornare sulla valutazione del fatto ma solamente considerare se la motivazione in cui il giudizio sul fatto si esprima sia, oltre che sussistente, altresì priva di contraddizioni o manifeste illogicità, nemmeno dedotte o enucleate nei motivi di ricorso; considerato che non sono ammissibili in questa sede ricostruzioni alternative dei fatti, di cui è intriso, per contro il ricorso, condannato pertanto all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese, pure richieste con memoria e nota spese dalla parte civile, attesa la sostanziale assenza di un concreto contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsiglier Estensore La Pr