Italian Court dismisses appeal claiming lack of statutory exclusion of recidivism due to punitive treatment issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism under Article 99 of the Penal Code, claiming the decision was motivated by punitive treatment rather than legal grounds. The court rejected this, ruling that the arguments concerned the severity of punishment rather than the application of the law and that the lower court's reasoning was logically sound and exhaustive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 cod. pen.; Arguments contesting the application of recidivism exclusion based on the punitive nature of the decision are inadmissible as they concern the severity of the penalty rather than the legality of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED MOHAMED nato il 01/05/1983 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mohamed Mohamed; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'inosservanza della legge penale ed il difetto motivazionale in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva ai sensi dell'art. 99 comma quarto cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni per cui è stata disattesa la richiesta difensiva di disapplicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen., in considerazione della negativa personalità del prevenuto e della ritenuta maggiore pericolosità sociale del medesimo, avuto anche riguardo al grado di offensività e riprovevolezza della condotta posta in essere per il nuovo reato/della stessa indole di quelli per cui aveva già riportato condanne precedenti a breve distanza temporale dal nuovo fatto per cui si è proceduto); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Cof