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Ordinanza — n. 25493/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Umberto Spinelli inadmissible and ordered him to pay court costs. Spinelli argued that the lower court incorrectly applied criminal law and failed to provide sufficient reasoning regarding his criminal liability based solely on the victim's narrative. The court rejected this claim because the appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges without offering a critical analysis of the underlying reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower courts without providing a critical analysis of the reasoning used to reach the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis criminal liability reasoning reproduction of arguments court costs award diritto a un difensore rinvio del dibattimento diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba
il principio affermato in Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI UMBERTO nato a CHIETI il 24/12/1988 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Umberto Spinelli e la comunicazione del difensore, Avv. De Marco del Foro di Pescara, con dichiarazione di astensione, non applicabile nel caso, attesa la natura dell'udienza (cfr. il principio affermato in Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 - 01); considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (assertivamente fondato sul solo narrato della parte offesa), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestatigli e sull'attendibilità della persona offesa, la cui credibilità soggettiva è stata validamente corroborata da numerosi riscontri estrinseci); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Co