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Ordinanza — n. 25492/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of novelty and improper scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for re-evaluation of liability and sentencing, but the court found the arguments lacked novelty and improperly attempted to review the merits of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must present novel legal arguments; generic complaints about sentencing or lack of motivation do not satisfy admissibility requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack of novelty requirement review of merits prohibition sentencing excessiveness review court costs and fine logical coherence of judgment procedural exhaustion motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA CARRUBBA SANDRO nato a PESCARA il 13/11/1963 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sandro La Carrubba; considerato che, dei cinque motivi in cui si articola il ricorso, i primi due sono doglianze meramente di carenze motivazionali del tutto inesistenti; osservato che il terzo motivo, sulla affermazione di responsabilità rielabora, senza accenti di novità, tematiche attinenti alla valutazione del merito, fornendo letture alternative ma senza individuare vere e proprie fratture della logicità argomentativa della sentenza, fondata sul riconoscimento effettuato (oltre che dal Ricci, operante di Polizia giudiziaria), anche dal Pignatiello, nemmeno nominato nel ricorso, che pecca pertanto di aspecificità; osservato ulteriormente che ulteriori tematiche (mancata audizione del titolare della carta; ipotizzato smarrimento da parte dell'utilizzatrice legittima -La Barbera- della carta elettronica abusivamente utilizzata; legittimità del possesso della stessa in capo alla La Barbera), oltre che confusamente affastellate nel ricorso, sono del tutto inconferenti ed inconcludenti, e quindi eccentriche, rispetto al tema della affermazione di responsabilità; ritenuto che il quarto motivo, con cui vengono affrontati plurime questioni giuridiche in maniera del tutto generica, abbia già trovato risposta a pg. 4 della motivazione (sulla pretesa riqualificazione ex art. 647 ovvero 624 cod. pen.), mentre il quinto, diretto ad 'attaccare' i profili sanzionatori della sentenza, non considera che il giudizio sul quantum e sul quomodo della pena è riservato al giudice di merito ed è immune dal vaglio di legittimità ogni qual volta si manifesti in una motivazione priva di contraddizioni e manifeste illogicità, nemmeno indicate nel corpo del ricorso, che si limita a riprodurre le doglianze dell'atto di appello, denunciando eccessività e sproporzione della pena, ovvero con generici richiami di giurisprudenza scollegati dal caso concreto, dimostrando di confondere i confini tra atto di appello e ricorso per cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Consi lier Estensore