Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds not constituting effective legal criticism of the appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Tommaso Zavarise inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already addressed the specific arguments regarding the identification of the suspect and the necessity of a real offer for leniency with correct legal reasoning. Consequently, the cassation grounds were deemed generic and non-critical, failing to constitute an effective challenge to the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely reproduce criticisms already examined and dismissed with correct legal arguments in the contested judgment are inadmissible as they lack the quality of effective legal criticism required for admissibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVARISE TOMMASO nato a TRENTO il 01/04/1992 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tommaso Zavarise; considerato che entrambi i motivi di ricorso sono indeducibili poiché riproduttivi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata e, perciò, generici se non addirittura apparenti in quanto non in grado di costituire una effettiva critica di legittimità della decisione d'appello (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 sul travisamento, non escluso dalla successiva identificazione dell'imputato ad opera delle forze dell'ordine, in base al vestiario rinvenuto, identico a quello indossato, nelle immagini registrate, dall'autore della rapina; nonché pg. 6, sulla necessità della rituale offerta reale, ai fini del conseguimento della attenuante invocata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsiglier