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Ordinanza — n. 25490/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of critical analysis and improper scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25490/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Sciara inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court without new critical analysis. The second ground was deemed inadmissible as it concerned the severity of the punishment rather than the conviction itself. Consequently, the appeal failed to meet the procedural requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already decided by the lower court without critical analysis, or if it concerns only the punishment rather than the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of critical analysis scope of appeal punishment severity court costs and fine attenuazione della pena economicità del trattamento sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Tommaso Sciara; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
2 e 3 della sentenza impugnata sul completo quadro probatorio comprovante la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa contestatogli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine all'art. 62 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Tommaso Sciara; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod.
art. 62 bis cod. pen
2 e 3 della sentenza impugnata sul completo quadro probatorio comprovante la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa contestatogli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine all'art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARA TOMMASO nato a CASTELLINA MARITTIMA il 01/06/1962 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tommaso Sciara; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul completo quadro probatorio comprovante la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa contestatogli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C