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Ordinanza — n. 25489/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are inadmissible due to lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25489/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ben Ali Bachir inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the conviction for robbery and the denial of a specific mitigating circumstance, arguing errors in legal application and reasoning. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced previously examined points without providing new critical analysis of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: Appeals must offer new critical analysis of the lower court's reasoning; arguments merely reproducing previously examined points without such analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis repetition of arguments mitigating circumstance robbery conviction espulsione di familiari asilo a famiglia siriana sfratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Art. 610 c.p.
Art. 628 c.p.
artt. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Ben Ali Bachir; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 628, 610 e 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI BACHIR nato il 24/01/1996 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ben Ali Bachir; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 628, 610 e 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta configurazione dell'ipotesi di reato come rapina e sulla conseguente impossibilità di derubricazione del fatto in quella di violenza privata, nonché sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter concedere l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante l'assenza di prova del valore minimo del bene sottratto); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C ns