Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and lack of specific error analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the inapplicability of Article 712 of the Penal Code, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected this because the appeal introduced new grounds for the first time and failed to identify specific procedural errors in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 712 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it introduces new grounds not raised before the lower courts or fails to analytically identify specific procedural errors in the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHIR SALEM nato a SANT'OMERO il 31/08/1996 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sahir Salem; considerato che l'unico di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato correttamente contestato, in luogo della mera sanzione amministrativa invocata dalla difesa ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 35 del 2005); osservato, in aggiunta che ulteriore motivo di inammissibilità risiede nella formulazione del motivo per la prima volta in questa sede, con conseguente violazione della catena devolutiva, in spregio al dettato dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il ons