Italian Court dismisses appeal as criminal penalty excessiveness and recidiva arguments are inadmissible for procedural reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Levacovich's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Levacovich argued that the criminal penalty was excessive and that specific recidiva rules should have been disregarded. The court rejected these grounds because they concern the substantive punishment rather than procedural admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals challenging the excessiveness of criminal penalties or the non-application of recidiva rules are inadmissible as they pertain to the substantive punishment rather than procedural grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH MARIO nato a UDINE il 20/01/1967 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mario Levacovich; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio ed alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art.133 cod. pen. e sulle fondate ragioni per cui non è stata disapplicata la recidiva reiterata specifica infraquinquiennale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il consigl1iere E