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Ordinanza — n. 25486/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as it concerns only the severity of punishment, not legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25486/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Ponzo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Ponzo argued that the lower court's sentencing violated Articles 62 bis and 133 of the Penal Code due to a lack of reasoning regarding mitigating circumstances. The court ruled that the appeal was inadmissible because the contested issue pertained solely to the severity of the punishment, which falls outside the scope of reviewable legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging only the severity of the punishment are inadmissible as they do not concern legal errors in the application of the law.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Severity Mitigating Circumstances Court of Cassazione Penal Code Review Procedural Bar minaccia per la sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
1 e 2 della sentenza impugnata sulle ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
1 e 2 della sentenza impugnata sulle ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONZO ANGELO nato a ROMA il 17/12/1965 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ),1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Ponzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli re