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Ordinanza — n. 25485/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to unarguable generic grounds and misreading of appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25485/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mohammed El Biyad inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's first ground was rejected as unarguable and generic because it merely repeated arguments already examined and dismissed in the appellate judgment. The remaining grounds regarding sentencing were found based on a mistaken reading of the appellate court's confirmation of equivalence while granting an additional mitigating circumstance. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and could not constitute a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are unarguable, generic, or based on a misreading of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds misreading judgment unarguable criticism court costs fine cessazione d'impiego licenziamento per motivi economici licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BIYAD MOHAMED nato il 27/03/1989 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohammed El Biyad; considerato che il primo motivo di ricorso è indeducibile poiché riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata e, perciò, generico se non addirittura apparente in quanto non in grado di costituire una effettiva critica di legittimità della decisione d'appello (si veda, in particolare, pag. 4 sull'identificazione dell'imputato come autore del fatto da parte dell'assistente capo Francesco Maiurano, che ha assistito all'intera escalation violenta da parte dell'imputato a cominciare dal primo pomeriggio del 6 settembre 2018; osservato che gli ulteriori due motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio, appaiono fondati sull'erronea lettura (e conseguente incomprensione) della sentenza d'appello la quale conferma il giudizio di equivalenza, pur concedendo un'ulteriore circostanza attenuante (ostando alla prevalenza il dettato dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.) ma procedendo alla riduzione della pena base. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigliere