Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges merits under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Danilo Scortechini's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court's decision lacked proper reasoning regarding evidentiary material, but the Court held that such arguments constitute a challenge to the merits rather than a procedural defect. Consequently, the Court ruled that reviewing the factual evaluation of evidence is outside the scope of the admissibility stage in criminal appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a judgment regarding the evaluation of evidentiary material is inadmissible in the stage of admissibility as it constitutes a challenge to the merits rather than a procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORTECHINI DANILO nato a ROMA il 20/12/1973 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Danilo Scortechini; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del materiale indiziario ex art. 192 cod. proc. pen. fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, per contro, sulla natura meramente ipotetica delle giustificazioni addotte dall'imputato nell'ipotizzare che altri avessero utilizzato il conto corrente riferibile all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Co sigli