Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Andrei Minai's appeal against the Perugia Court of Appeal inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued regarding responsibility and sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower judges. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments lacked novelty and were not supported by new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are generic reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREI MINAI nato il 04/03/1986 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrei Mihai; considerato che i tre motivi di ricorso (il primo sulla affermazione di responsabilità, gli ulteriori sul trattamento sanzionatorio) sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, generici se non apparenti (si veda, in particolare, pag. 4 sull'identificazione dell'imputato nell'immediatezza da parte della persona offesa, dopo una serata passata assieme; pg. 7 sulla pluralità e gravità dei precedenti specifici, a conferma del giudizio di recidiva; pg. 8 sulle ragioni per l'esclusione dell'attenuante di particolare tenuità del danno); osservato che la Corte di appello abbia fornito adeguata motivazione su ogni motivo di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il aonsi lier