Ordinanza — n. 25482/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICO ROBERTO nato a LATINA il 28/06/1993 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Roberto Vico; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e al diniego di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione dell'aggravante della minaccia commessa con armi prevista dall'art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen. e sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale non ha ritenuto il fatto commesso di lieve entità secondo i criteri definiti dall'intervento correttivo della Corte costituzionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 25482/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e al diniego di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione dell'aggravante della minaccia commessa con armi prevista dall'art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen. e sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale non ha ritenuto il fatto commesso di lieve entità secondo i criteri definiti dall'intervento correttivo della Corte costituzionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICO ROBERTO nato a LATINA il 28/06/1993 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Roberto Vico; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e al diniego di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione dell'aggravante della minaccia commessa con armi prevista dall'art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen. e sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale non ha ritenuto il fatto commesso di lieve entità secondo i criteri definiti dall'intervento correttivo della Corte costituzionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Co sig