Ordinanza — n. 25481/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASU GABRIELE nato a ALGHERO il 15/03/1980 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Gabriele Masu; considerato che con unico motivo di ricorso si contestano carenze motivazionali in maniera così generica e confusa da rendere sostanzialmente non identificabile l'oggetto del ricorso, sintetizzabile in una sorta di generica doglianza, del tutto inidonea a costituire una critica di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25481/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Gabriele Masu; considerato che con unico motivo di ricorso si contestano carenze motivazionali in maniera così generica e confusa da rendere sostanzialmente non identificabile l'oggetto del ricorso, sintetizzabile in una sorta di generica doglianza, del tutto inidonea a costituire una critica di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASU GABRIELE nato a ALGHERO il 15/03/1980 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gabriele Masu; considerato che con unico motivo di ricorso si contestano carenze motivazionali in maniera così generica e confusa da rendere sostanzialmente non identificabile l'oggetto del ricorso, sintetizzabile in una sorta di generica doglianza, del tutto inidonea a costituire una critica di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli. re Esten