Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25481/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25481/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASU GABRIELE nato a ALGHERO il 15/03/1980 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Gabriele Masu; considerato che con unico motivo di ricorso si contestano carenze motivazionali in maniera così generica e confusa da rendere sostanzialmente non identificabile l'oggetto del ricorso, sintetizzabile in una sorta di generica doglianza, del tutto inidonea a costituire una critica di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25481/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Gabriele Masu; considerato che con unico motivo di ricorso si contestano carenze motivazionali in maniera così generica e confusa da rendere sostanzialmente non identificabile l'oggetto del ricorso, sintetizzabile in una sorta di generica doglianza, del tutto inidonea a costituire una critica di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
contravvenzione per violazione edilizia violazione dell'ordine pubblico ordinanza comunale norme edilizie comunali reati contro la volontà popolare abusivismo edilizio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASU GABRIELE nato a ALGHERO il 15/03/1980 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gabriele Masu; considerato che con unico motivo di ricorso si contestano carenze motivazionali in maniera così generica e confusa da rendere sostanzialmente non identificabile l'oggetto del ricorso, sintetizzabile in una sorta di generica doglianza, del tutto inidonea a costituire una critica di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli. re Esten