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Ordinanza — n. 25480/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of minor offense mitigation due to serious criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25480/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Stefano Tori inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to apply a mitigating circumstance for a minor offense under Article 628 of the Penal Code. The court rejected this, noting that the territorial court correctly assessed the sentence based on the defendant's severe criminal record, high intent, and social danger, which precluded any further mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Inadmissibility of appeal: A higher court cannot censure a lower court's silence on a specific argument if the overall reasoning demonstrates that the argument was disregarded due to the defendant's serious criminal history and high social danger, rendering further mitigation inappropriate.

Parole chiave

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Article 628 Penal Code minor offense mitigation criminal record assessment appeal inadmissibility social danger evaluation Cassazione Roma penal sentencing assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Stefano Tori e la memoria inviata per l'udienza; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Stefano Tori e la memoria inviata per l'udienza; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORI STEFANO nato a ROMA il 25/10/1965 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano Tori e la memoria inviata per l'udienza; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024), è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; che, invero, la Corte territoriale - pur non essendosi esplicitamente pronunciata sul terzo dei motivi nuovi depositati dalla difesa - ha correttamente motivato in ordine alla congruità della pena inflitta, non ulteriormente mitigabile a causa della gravità della condotta, dell'intensità del dolo e della considerevole pericolosità sociale del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali della stessa indole, denotanti una spiccata inclinazione a delinquere ed una notevole professionalità nel commettere i reati contro il patrimonio, caratteristiche incompatibili con la estemporaneità della condotta richiesta dalla giurisprudenza pretoria della Corte Costituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Co sigliere Estensore La Pres