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Ordinanza — n. 25479/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming theft misclassification and prescription failure due to recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Roland Selimovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime of receiving stolen goods should have been reclassified as theft and that the statute of limitations had expired. The court rejected these claims, noting the first argument was already properly analyzed and dismissed by lower courts, while the second was found factually incorrect because the specific recidiva barred prescription. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the contested grounds are either already adequately examined and dismissed by the court of first instance or manifestly unfounded due to a misapplication of the statutory prescription period in light of established recidiva.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Statute of Limitations Recidiva Reiterata Inadmissible Appeal Reclassification of Crime rinnovo del permesso di dimora ripristino dello statuto di rifugiato permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
2 e 3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod.
Art. 157 cod. pen.
Letto il ricorso di Roland Selimovic; considerato che con l'unico motivo di ricorso, si contestano l'omessa riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto e la mancata conseguente dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo ex art. 157 cod.
art. 157 cod. pen
Letto il ricorso di Roland Selimovic; considerato che con l'unico motivo di ricorso, si contestano l'omessa riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto e la mancata conseguente dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo ex art. 157 cod.
art. 624 cod. pen
2 e 3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELIMOVIC ROLAND nato a ROMA il 08/09/1994 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roland Selimovic; considerato che con l'unico motivo di ricorso, si contestano l'omessa riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto e la mancata conseguente dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo ex art. 157 cod. pen.; osservato che il primo profilo è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen., in assenza di riscontri alle contraddittorie e tardive ammissioni dell'imputato); che la doglianza inerente la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondata poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che - acclarata la corretta qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e non già come furto - il termine prescrizionale non risulta ancora spirato, ostandovi la recidiva reiterata specifica infraquinquiennale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il