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Ordinanza — n. 25478/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merit review of criminal liability evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25478/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdullah Moemen Youssef Ali inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court's judgment on criminal liability was motivated incorrectly and based solely on the victim's statement. The court rejected this, ruling that such arguments require a specific identification of evidentiary distortions, which were absent in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a criminal judgment is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without pinpointing specific procedural distortions.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Motivation Vices Evidence Distortion Cassazione Roma rinnovo del permesso di dimora indennità di soggiorno all'estero permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDULLAH MOEMEN YOUSSEF ALI nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdullah Moemen Youssef Ali; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale ed il travisamento della prova in ordine al giudizio di penale responsabilità del prevenuto (asseritamente basato sul solo narrato della parte offesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato contestato e sulla ritenuta attendibilità della p.a., le cui logiche dichiarazioni sono state corroborate da validi riscontri estrinseci); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli