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Ordinanza — n. 25477/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for duplicating reviewed issues and touching on sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola D'Urso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first two grounds were rejected as they merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower court. The third ground regarding sentencing was deemed inadmissible because it concerned the discretionary treatment of punishment rather than a clear legal error. Consequently, the appeal failed to introduce new critical analysis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 192 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 69 comma quarto cod. pen.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already reviewed by the lower court or if they concern the discretionary exercise of sentencing powers without challenging the legal basis of the decision.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility duplicative arguments sentencing discretion procedural costs Cassa delle ammende attenuazione della pena recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Nicola D'Urso e la memoria inviata dalla parte civile; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 2 cod.
Art. 69 comma quarto cod. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 69 comma quarto cod.
Art. 69 comma ultimo cod. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 69 comma quarto cod.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Nicola D'Urso e la memoria inviata dalla parte civile; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'URSO NICOLA nato a NAPOLI il 22/03/1956 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicola D'Urso e la memoria inviata dalla parte civile; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale quanto alla mancata titolarità del prevenuto del diritto al risarcimento richiesto alla Compagnia assicuratrice, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 69 comma quarto cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul motivato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza con la contestata recidiva, stante la natura della stessa ed il disposto dell'art. 69 comma ultimo cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non delle spese per la parte civile, in assenza di domanda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C