Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reproduction of already examined and rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Enzo Vitale inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Vitale argued that the lower court violated the law regarding extortion under Articles 629 and 640 of the Penal Code, but the court found these claims unproven. The decision rests on the fact that the appeal merely reproduced arguments already thoroughly analyzed and rejected by the appellate judges without providing new critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower courts without offering new critical analysis or distinct legal grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ENZO nato a NAPOLI il 20/05/2002 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Enzo Vitale; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto correttamente integrato il paradigma del delitto di estorsione contestato al ricorrente, per la prospettazione di un pericolo evicràbile con l'intervento dell'autore del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Co sigli