Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25475/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific factual basis regarding procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25475/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Menheim M'Bagnick inadmissible due to a lack of specific factual support. The appellant alleged a procedural defect under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but cited a rejected settlement agreement that does not appear in the case files. Consequently, the court ruled the grounds were too generic and eccentric to the actual proceedings, ordering the dismissal and awarding costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal alleging a procedural defect must be specific and grounded in the case file; generic complaints referencing non-existent or irrelevant documents fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural defect inadmissible appeal generic grounds case file evidence Article 129 criminal procedure integrazione nell'assicurazione disoccupazione disoccupazione dei lavoratori migranti congedo per motivi sociali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Menheim M'Bagnick; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Menheim M'Bagnick; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENHEIM MBAGNICK nato il 08/11/1983 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Menheim M'Bagnick; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico, al punto da essere eccentrico rispetto alla vicenda processuale (si menziona un rigetto di concordato che non risulta agli atti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigliere Es