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Ordinanza — n. 25474/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of lower court arguments without new critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25474/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's five grounds were rejected as mere repetitions of arguments already examined in the appellate judgment without providing any new critical analysis. The court confirmed that the violence used constituted robbery rather than theft and that the sentencing was justified by the severity of the injuries and the lack of compatibility with the claimed mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats the arguments of the lower court without offering a new critical analysis of the relevant reasoning passages.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere repetition no new analysis criminal procedure court costs espulsione di familiari motivo d'espulsione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DO NASCIMENTO ARSENIO JORGE nato a CAPO VERDE( SUD AFRICA) il 05/03/1978 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arsenio Jorge Do Nascimento; considerato che i cinque motivi costituiscono mera riproposizione di quelli formulati in appello, senza alcuna effettiva analisi critica dei corrispondenti passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; osservato, in particolare, che: - il primo motivo, che pretende di escludere la volontà (e quindi la responsabilità) per l'evasione per la 'fame' di metadone per astinenza, è confutato adeguatamente ..rd pg. 4 e 5 della sentenza, oltre che dalla considerazione che l'imputato è stato arrestato per il reato di rapina, non legato alla necessità di approvvigionamento del sostitutivo dello stupefacente; - al secondo e terzo motivo, sulla qualificazione del fatto come furto piuttosto che rapina e sulla sussistenza del dolo, la Corte risponde a pg. 4, osservando correttamente che (i) il coefficiente di violenza posto in essere con le gomitate al servizio di sicurezza intervenuto, è sufficiente ad integrare la rapina ed escludere il furto, e che (ii) non vi possono essere dubbi sulla intenzionalità della condotta, in base alle emergenze che attestano lo stretto collegamento tra sottrazione e seguente violenza; - il quarto e quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio, confliggono vanamente con i rispettivi passaggi motivazionali (pg. 4 e 5) del tutto privi di manifeste illogicità, e pertanto sottratti alle valutazioni che possono essere condotte dalla Corte di Cassazione in questa sede; la pluralità dei precedenti, specifici e non, e l'entità del danno, che include anche le lesioni alla vittima, ritenute non compatibili con la attenuante invocata, costituiscono motivazione del tutto adeguata rispetto ai corrispondenti motivi formulati nell'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così leciso in Roma, il 06/05/2025 Il CoIj1sigliere Estensore La Presi