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Ordinanza — n. 25472/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing mitigation as it concerns punitive treatment rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25472/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Eros Angeletti inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Angeletti argued that the lower court violated the law by denying statutory mitigating circumstances under Articles 62 bis and 62(4) of the Penal Code. The court rejected this claim because the issue pertained to the severity of the punishment rather than a violation of legal provisions.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 62 n. 4 cod. pen.; An appeal contesting the denial of statutory mitigating circumstances is inadmissible when it concerns the assessment of punitive treatment rather than a violation of law.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Mitigation Punitive Treatment Cassa delle Ammende violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro ricorso del personale violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
5 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere né le circostanze attenuanti generiche, né quella di lieve entità di cui all'art. 62 n.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
5 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere né le circostanze attenuanti generiche, né quella di lieve entità di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELETTI EROS nato a ROMA il 07/08/1990 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Eros Angeletti; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere né le circostanze attenuanti generiche, né quella di lieve entità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali e del danno non irrisorio cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsig iere