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Ordinanza — n. 25471/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; defense filed after statutory deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25471/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on December 31, 2024, exceeding the statutory deadline of December 21, 2024. The defense's written memorandum was also submitted late, violating procedural timelines. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be lodged within the statutory period; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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late appeal procedural deadline cassation inadmissibility statutory time limit court costs incapacità lavorativa attestata perdita di lavoro usuale disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL TALLA ( CUI 01X7DRM ) nato il 05/05/1961 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Talla Fall; considerato che il ricorso è tardivo poiché, a fronte di un dispositivo pronunciato il 5 novembre 2024, comunicato il giorno stesso al difensore, in proprio e come domiciliatario, con deposito della motivazione avvenuto il giorno seguente, il ricorso dell'imputato, presente in primo grado, risulta presentato il 31 dicembre 2024, dopo il termine, spirato il precedente 21 dicembre 2024; osservato che anche la memoria è tardiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli re