Italian Court dismisses appeal as arguments are inadmissible due to prior review of criminal liability and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Di Gaetano inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued regarding criminal liability and sentencing balance, but the court found these arguments were merely reiterations of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked critical analysis of the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new critical arguments; mere reiteration of issues already decided by the lower court renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GAETANO FRANCESCO nato a PALERMO il 28/12/1982 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di Francesco Di Gaetano; considerato che i due motivi di ricorso, rispettivamente sulla affermazione di responsabilità e sul bilanciamento delle circostanze, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (cfr., pg. 5 della sentenza impugnata (At4criteri che consentono di ritener provata la sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione dell'assegno e sulla preclusione alla prevalenza delle generiche, in ragione del 'vissuto criminale' dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Co siglie