Criminal appeal dismissed as inadmissible for issues already decided and those concerning sentencing treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Gennaro Cuomo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first two grounds were rejected as unprovable because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court regarding evidence and non-punishability. The final two grounds were deemed inadmissible because they concerned the punitive treatment and sentencing, which the court found were adequately addressed despite the appellant's claims. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 e 131 bis cod. pen.; Art. 62 bis e 133 cod. pen.: Appeals are inadmissible when grounds concern issues already decided or relate to the punitive treatment and sentencing, provided the lower court's reasoning was adequate and logical.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO UMBERTO GENNARO nato a MILANO il 02/02/1997 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Umberto Gennaro Cuomo; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 640 e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sugli elementi probatori comprovanti la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa contestatogli e sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter concedere l'invocata causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); ritenuto che gli ultimi due motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulle ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Cqi