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Ordinanza — n. 25467/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as argument is inadmissible due to repetition of already rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25467/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Viorel Alexandru Goldan inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal contested a violation of law regarding articles 54 and 131 bis of the Penal Code, arguing for necessity or minor offense exemptions. The court rejected this because the claim merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts without new critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 54, 131 bis cod. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the courts of first instance without providing new critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds Penal Code articles state of necessity minor offense exemption cosa rubata imputazione di furto delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLDAN VIOREL ALEXANDRU nato il 12/06/1996 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Viorel Alexandru Goldan; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere né l'invocato stato di necessità, né la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ostandovene in entrambi i casi i presupposti per il riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Conigli