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Ordinanza — n. 25466/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25466/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25466/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINCELLI IDA PAOLA nato a AOSTA il 02/02/1974 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ida Paola Pincelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto frutto di un calcolo errato (a prescindere dalla mancata considerazione della sospensione di 60 giorni incorsa nel procedimento di primo grado), posto che aggiungendo 7 anni e sei mesi alla data di commissione del fatto (15 maggio 2017) si giunge comunque a superare la data di pronuncia della sentenza d'appello (12 novembre 2024); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 25466/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto frutto di un calcolo errato (a prescindere dalla mancata considerazione della sospensione di 60 giorni incorsa nel procedimento di primo grado), posto che aggiungendo 7 anni e sei mesi alla data di commissione del fatto (15 maggio 2017) si giunge comunque a superare la data di pronuncia della sentenza d'appello (12 novembre 2024); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione ritiro dell'autorizzazione azione di manutenzione revoca della decisione amministrativa legittimazione a contestare licenza permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Letto il ricorso di Ida Paola Pincelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINCELLI IDA PAOLA nato a AOSTA il 02/02/1974 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ida Paola Pincelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto frutto di un calcolo errato (a prescindere dalla mancata considerazione della sospensione di 60 giorni incorsa nel procedimento di primo grado), posto che aggiungendo 7 anni e sei mesi alla data di commissione del fatto (15 maggio 2017) si giunge comunque a superare la data di pronuncia della sentenza d'appello (12 novembre 2024); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli