Ordinanza — n. 25466/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINCELLI IDA PAOLA nato a AOSTA il 02/02/1974 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ida Paola Pincelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto frutto di un calcolo errato (a prescindere dalla mancata considerazione della sospensione di 60 giorni incorsa nel procedimento di primo grado), posto che aggiungendo 7 anni e sei mesi alla data di commissione del fatto (15 maggio 2017) si giunge comunque a superare la data di pronuncia della sentenza d'appello (12 novembre 2024); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 25466/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto frutto di un calcolo errato (a prescindere dalla mancata considerazione della sospensione di 60 giorni incorsa nel procedimento di primo grado), posto che aggiungendo 7 anni e sei mesi alla data di commissione del fatto (15 maggio 2017) si giunge comunque a superare la data di pronuncia della sentenza d'appello (12 novembre 2024); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINCELLI IDA PAOLA nato a AOSTA il 02/02/1974 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ida Paola Pincelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto frutto di un calcolo errato (a prescindere dalla mancata considerazione della sospensione di 60 giorni incorsa nel procedimento di primo grado), posto che aggiungendo 7 anni e sei mesi alla data di commissione del fatto (15 maggio 2017) si giunge comunque a superare la data di pronuncia della sentenza d'appello (12 novembre 2024); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli