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Ordinanza — n. 25422/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific critique against appellate court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25422/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Yeboah Atta inadmissible, confirming his conviction for carrying a knife without justification. The appellant's arguments were found to be a mere repetition of those already rejected by the Court of Appeal of Palermo regarding the lack of mitigating circumstances and the denial of reduced punishability. The court ruled that the appellate judge's factual assessment, based on the hidden possession of a weapon and drugs, was non-appealable in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without providing a specific, argumentative critique of the factual findings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments factual findings non-appealable lack of specific critique carrying a knife offense motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 4 l. n. 110 del 1975
Visto il ricorso per cassazione di Atta Yeboah avverso la sentenza in preambolo – con la quale è stata confermata la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 l.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Yeboah Atta, nato in Ghana 26/10/1983 avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d'appello di Palermo esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visto il ricorso per cassazione di Atta Yeboah avverso la sentenza in preambolo – con la quale è stata confermata la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110 del 1975, relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un coltello; rilevato che i due motivi di ricorso costituiscono pedissequa riproduzione dicensure prospettate al Giudice di appello e da questo adeguatamente vagliate e superate; ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01); ritenuto, particolare, che è inammissibile, siccome reiterativo e, comunque, manifestamente infondato, il secondo motivo, con il quale è censurato il percorso argomentativo del Giudice di appello in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., poiché il Giudice di appello ne ha ancorato il diniego alla allarmante circostanza che l'imputato era nel possesso di altro strumento atto a offendere e di due flaconi di metadone, il tutto occultato sulla sua persona; considerato che a non miglior sorte è destinato il motivo con cui si lamenta il ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la doglianza è a-specifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo alle già descritte circostanze di tempo e luogo della condotta e che tale motivazione – non manifestamente illogica – non è avversata dal ricorrente in modo specifico; ritenuto che il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell