Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific connection between arguments and execution court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Savino Agostini against the execution court's rejection of a continuance request was declared inadmissible. The appellant argued that the lower court ignored established criteria for identifying a single criminal design based on the homogeneity of violations. The court rejected this claim, ruling that the appeal was generic and failed to specifically address the detailed reasoning provided by the execution judge regarding the lack of a unified volitional plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuance in execution proceedings requires a rigorous verification of a unified volitional plan, and generic arguments regarding the homogeneity of offenses without specific engagement with the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Ariostini Savino, nato a Foggia il 01/04/1969 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Bari; esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Savino Agostini ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con cui il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; considerato che, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, attesa l'omogeneità delle violazioni; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato analitico e argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati - pur omogenei - costituivano espressione di decisioni determinate da circostanze occasionali ed estemporanee e che, in assenza di specifiche allegazioni della difesa, gli stessi dovevano essere ascritti a una generica tendenza del ricorrente a porre in essere reati; ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass