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Ordinanza — n. 25420/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory legal representation required by law since 2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant failed to engage a qualified defense attorney as mandated by recent legislation. Although the petitioner argued for the right to file a personal appeal, the court relied on established precedent confirming that the legislature may require technical representation for cassation appeals to ensure professional quality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 63, legge 103/2017; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The requirement for mandatory legal representation in cassation appeals is constitutionally valid and does not limit the right to defense, rendering personal appeals inadmissible if filed without counsel.

Parole chiave

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mandatory legal representation cassation appeal inadmissibility defense attorney requirement legislative discretion defense personal appeal prohibition difesa obbligatoria diritto a un difensore preparazione della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Bounafaa Mohamed, nato in Marocco il 16/08/1947 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Trieste udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visto il ricorso proposto da Mohamed Bounafaa avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare; ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato, infatti, in virtùdi detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è dec