Cassation appeal dismissed for lack of specific argument against proven firearm functionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gilberto Popolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for illegal possession of a pistol solely on the ground that the weapon's functionality was not proven. The court found the lower court's reasoning sound, relying on witness testimony that the device was a functional air gun, and rejected the defense's vague criticisms as a mere repetition of the second-instance arguments already dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists of a pedissequous repetition of arguments already raised and rejected at the second instance, failing to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Popolo Gilberto, nato ad Ancona il 24/09/1950 avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d'appello di Ancona esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Gilberto Popolo ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sua condanna per il reato di illegale detenzione di una pistola; ritenuto che l'unico, articolato motivo deduce censure in punto di difetto di prova della funzionalità dell'arma, le stesse che hanno costituito motivo di appello e che il Giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso; rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha dato contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto provata la funzionalità dell'arma, valorizzando la deposizione del teste Di Francesco, che ha chiarito che si tratta di un'arma comune da sparo (sebbene non da fuoco) che, esplodendo piombini, era certamente funzionante; considerato che – a fronte di tale motivazione, priva di fratture logiche eaderente alle risultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche; richiamato l'arresto secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è dec