Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of qualification of the defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because it was signed by a defense attorney not enrolled in the special registry required for Cassation proceedings. Although the appeal was converted from an appellate act, the Court held that this conversion does not cure the initial defect of improper qualification. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the client was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: The signature of an appeal by a defense attorney not enrolled in the special registry renders the appeal inadmissible, even if the appeal is converted from an appellate act, as the original defect cannot be cured by subsequent formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Lo Pinto Christian, nato a Taormina il 01/01/1976 avverso la sentenza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di Messina udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso, così come qualificato dalla Corte di appello, presentato da Christian Lo Pinto avverso il provvedimento del Tribunale di Messina, è stato presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; rilevato, che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; segnalato inoltre che la disposta conversione dell'originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente e che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); ribadito, dunque, che «La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche nel caso in cui questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto» (Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 - 01.
In motivazione, la Corte ha chiarito che il vizio originario dell'impugnazione non può essere sanato dalla successiva iscrizione all'albo da parte del difensore, né dalla presentazione, avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un diverso difensore iscritto all'albo); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del