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Ordinanza — n. 25405/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual arguments and generic challenge to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25405/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Bagnato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bagnato challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction under Article 4 of Law No. 110/1975, arguing a lack of motivation regarding psychological elements. The court rejected this claim, noting that the lower court provided a specific response to all grievances and that the appeal merely solicited a different factual appreciation without substantive legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 4 L. n. 110/1975; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates facts without raising new legal issues or if it generically attacks the motivation of the lower court without specific grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation psychological element contravention penalty generic challenge court costs fine for frivolity condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 4 L. n. 110 del 1975
Considerato che Antonino Bagnato ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 L.
Art. 366 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Bagnato Antonino, nato a Messina il 04/02/1984 avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Messina esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Antonino Bagnato ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975 e, con unico motivo, denuncia la carenza della motivazione, anche in punto dielemento psicologico, lamentando l'omesso confronto con le censure contenute nell'atto di appello; ritenuto che il motivo è interamente versato in fatto e, comunque, avversa genericamente la motivazione dei giudici di merito che hanno fornito puntuale risposta a ciascuna delle doglianze che il ricorrente ripropone identicamente con il ricorso per cassazione, opponendo alle argomentazioni della Corte territoriale – aderenti alle risultanze di prova e corrette in diritto – la propria ricostruzione dei fatti, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/07/20