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Ordinanza — n. 25403/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plastic window bars in cell due to lack of claustrophobia diagnosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25403/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that plastic window bars violated the detainee's rights. The Tribunal of Surveillance had already evaluated the absence of a claustrophobia diagnosis and deemed the bars necessary to prevent fraud. The Court upheld this decision, noting the appeal was repetitive and lacked specific legal grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 607 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation regarding differentiated regime cases are limited to violations of law, and repetitive or non-specific challenges to prior tribunal findings on medical conditions and security measures are inadmissible.

Parole chiave

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differentiated regime claustrophobia diagnosis plastic window bars inadmissible appeal repetitive argument capacità di subire la carcerazione ricovero psichiatrico forzato mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Considerato che Raffaele Amato, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.
Art. 607 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Amato Raffaele, nato a Napoli il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Raffaele Amato, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto avverso la decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto legittima la schermatura in plastica delle finestre della cella; rilevato che con il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di omessa valutazione delle condizioni di salute del condannato (claustrofobia), lamentando l'assenza di ragioni di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico tali da giustificare una tale compressione dei diritti del detenuto; ritenuto che il motivo è non consentito in quanto a-specifico e reiterativo di analoga censura già svolta dinanzi al Tribunale e da questi adeguatamente vagliata e superata, peraltro in una materia nella quale è consentito il ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge; considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha, per un verso, valorizzato l'assenza nei riguardi del detenuto (pur affetto da disturbo depressivo unipolare e disturbo d'ansia generalizzato) di una diagnosi di claustrofobia nei riguardi del detenuto, e, per altro verso, ha osservato che l'apposizione della schermatura è giustificata dalla necessità d'impedire passaggi di oggetti e comunicazioni fraudolente tra il detenuto sottoposto al regime differenziato e l'esterno; considerato che non è ravvisabile alcuna violazione di legge e che la motivazione appena sunteggiata resiste alle censure a-specifiche e contro-valutative del ricorrente; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così