Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25402/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prison tribunal cannot consider new evidence in early release claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25402/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the prison tribunal correctly evaluated the early release claim using all available data. The appellant argued the tribunal should have been limited to facts presented by the lower magistrate, but the court found this argument baseless. Consequently, the court affirmed that the tribunal, as the appellate body, has full authority to assess the entire claim and integrate any missing reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69-bis ord. pen.; The prison tribunal, acting as the appellate judge for early release claims, possesses full cognizance powers to evaluate the entire grievance and integrate new evidence or correct argumentative deficits from the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release claim prison tribunal powers appellate review scope devolutum principle argumentative deficit full cognizance power inadmissible appeal apprezzamento anticipato delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69-bis ord. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 2150 del 11/10/2018
pen., in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni (Sez. 1, n. 2150 del 11/10/2018, dep.
Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011
Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep.
Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008
251678 - 01; Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, Rv.
Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013
242655 - 01), con la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza da esso investito è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi, Rv.
Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Di Lauro Salvatore, nato a Napoli il 07/02/1988 avverso l'ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Torino; esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Salvatore Di Lauro ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza ha confermato quella del Magistrato di sorveglianza di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, avanzata dal condannato in relazione ad alcuni semestri di pena espiata; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, lamenta che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto valutare e decidere il reclamo sulla base di elementi diversi da quelli posti a fondamento del giudizio da parte del Magistrato di sorveglianza; rilevato che il motivo è reiterativo e, comunque, manifestamente infondato; ritenuto, invero, che la censura non si confronta con le considerazioni svolte dal Tribunale che, per un verso, ha correttamente affermato che il reclamo devolve al Giudice dell'impugnazione l'intero punto che ne costituisce l'oggetto, sicché è certamente consentita la valutazione di dati sopravvenuti in corso di giudizio e, per altro verso, ha osservato che comunque il dato valutato dal Collegio (e trascurato dal Magistrato di sorveglianza) era già presente e rilevabile nell'ambito di quelli esistenti nel fascicolo di primo grado; ricordato che il reclamo in materia di liberazione anticipata previsto dall'art. 69-bis ord. pen., in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni (Sez. 1, n. 2150 del 11/10/2018, dep. 2019, Natale, Rv. 276384 - 01;

Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678 - 01; Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, Rv. 242655 - 01), con la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza da esso investito è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi, Rv. 256142 - 01); ribadito, invero, che il reclamo, nel sistema dell'ordinamento penitenziario, ha natura impugnatoria e che da ciò deriva che si deve applicarsi il principio devolutivo, con la conseguenza che il giudice investito dell'impugnazione (nel caso il Tribunale di Sorveglianza) deve decidere del gravame (il reclamo), eventualmente anche integrando rilevate carenze del primo giudizio, nel merito, con i poteri propri del giudice dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il giudice investito dell'impugnazione può, nel limiti del devolutum, integrare la motivazione del provvedimento impugnato e, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, colmare il deficit argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllo; ricordato invero che, sebbene con specifico riferimento al processo ordinario di cognizione, la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha chiarito che, persino in caso di mancanza assoluta della motivazione della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione deve provvedere, proprio in forza dei su richiamati poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore