Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of novelty and procedural defects in evidence requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Bellafiore's appeal against the Second Instance Court's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for new evidence, but the lower court had already rejected similar requests based on the timing of the documents relative to the crime. The court ruled that the appeal merely reiterated facts already examined and failed to meet the strict requirement of novelty for evidence in abbreviated trial appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 d.lgs. n. 159/2011; Art. 360 c.p.p.: An appeal in a second instance proceeding following an abbreviated trial is inadmissible if the new evidence lacks novelty and does not potentially alter the assessment of the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Bellafiore Mario Gaspare, nato a Castelvetrano il 04/01/1971 avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte d'appello di Palermo esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Mario Gaspare Bellafiore (CUI 003AQHQ) ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e riparametrato la dosimetria della pena e deduce due motivi di ricorso che, attesa la connessione logica delle questioni, possono essere trattati congiuntamente; rilevato che entrambi i motivi sono non consentiti, siccome interamente versati in fatto e reiterativi di analoghe censure adeguatamente vagliate e superate dal Giudice di appello; rilevato, invero, che la Corte territoriale, dopo avere acquisito la documentazione inizialmente allegata dalla difesa, ha chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto di aderire all'ulteriore richiesta di produzione documentale, valorizzando l'epoca della stessa (successiva al momento in cui il reato è stato commesso) e rilevando – con motivazione scevra da aporie razionali – che è entro la data di adempimento (e non successivamente) che l'imputato avrebbe dovuto attivarsi per provvedere al pagamento ovvero per chiedere una dilazione dello stesso; ritenuto che il Giudice di appello ha dunque fatto buon governo del consolidato principio secondo cui «nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti», anche se in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi Sherif, Rv. 287482 - 02 Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 - 02;
Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.