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Ordinanza — n. 25400/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for special surveillance violation due to inadmissibility and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Fiume inadmissible, confirming his conviction for violating special surveillance obligations. The appellant argued for a re-evaluation of the lower court's reasoning regarding the nature of the offense and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims as repetitive of arguments already examined in the appellate instance and lacking novelty, citing established jurisprudence on the instant nature of the crime and the sufficiency of generic intent.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 69 cod. pen.: Appeals must present new grounds or specific facts; repetitive arguments from the appellate instance are inadmissible, and the court lacks authority to re-evaluate the application of statutory mitigating circumstances if the lower court's reasoning is legally sound.

Parole chiave

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special surveillance violation inadmissible appeal repetitive arguments generic intent mitigating circumstances procedural inadmissibility jurisprudence of the Court inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Considerato che Antonino Fiume ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75 d.lgs.
Art. 609 c.p.p.
Art. 69 cod. pen.
286010 - 01); rilevato che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'asserito vizio di motivazione in punto di diniego di un diverso giudizio di valenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, cui osta il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod.
Art. 3 Cost.
Art. 25 Cost.
Art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 42533 del 13/06/2018, P.
Sez. 1, n. 1365 del 05/12/2011, dep. 2012, Pesacane
Sez. 1, n. 1365 del 05/12/2011, dep. 2012, Pesacane, Rv.
Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino
Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Fiume Antonino, nato a Catania il 24/08/1978 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto; esaminati gli atti; udita la relazione del consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Antonino Fiume ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce tre motivi di ricorso; visti i motivi nuovi depositati in data 16 giugno 2025; rilevato che tutte le censure sono non consentite perché reiterative di analoghe doglianze prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre che a-specifiche, risolvendosi il ricorso in una rilettura delle risultanze istruttorie, allo scopo di dedurre, con riferimento ad esse, la mancanza di motivazione della sentenza che s'impugna; considerato, quanto alla competenza territoriale che si è affermata la natura istantanea del reato che si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene l'abusivo allontanamento, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «L'allontanamento dal comune di residenza del sorvegliato speciale integra una sola condotta di sottrazione agli obblighi, che si protrae fino al ritorno o all'arresto», tanto che si considera assorbito l'inadempimento delle altre prescrizioni, quali quelle di presentazione agli uffici di polizia nei giorni prefissati della settimana o di permanenza oraria nella propria abitazione, la cui osservanza diviene impossibile nel medesimo periodo (Sez. 1, n. 42533 del 13/06/2018, P., Rv. 273975 - 01;

Sez. 1, n. 1365 del 05/12/2011, dep. 2012, Pesacane, Rv. 251672 - 01); rilevato che, quanto alla seconda censura, la sentenza argomenta ineccepibilmente (p.

2) le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico, alla stregua del principio espresso in sede di legittimità secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta (ex multis Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010 - 01); rilevato che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'asserito vizio di motivazione in punto di diniego di un diverso giudizio di valenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, cui osta il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., in riferimento al quale questa Corte si è già espressa reputando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. e rilevando come si tratti di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita a un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore