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Ordinanza — n. 25399/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to address specific execution court reasoning on criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25399/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giorgio Violi's cassation appeal inadmissible because it was generic and failed to specifically address the lower court's detailed reasoning. The execution judge denied criminal continuity based on a significant time gap between offenses and differing drug types, rejecting the appellant's claim of a unified criminal plan. The court upheld this decision, citing established precedent that temporal distance and lack of specific evidence preclude assuming a single deliberative intent.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuity in execution proceedings requires a rigorous verification of whether subsequent offenses were programmed at the time of the first act, and mere homogeneity or temporal proximity is insufficient without proof of a unified volitional plan.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings unified criminal plan temporal distance inadmissible appeal volitional intent judicial reasoning traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Giorgio Violi ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Giorgio Violi ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
309 del 1990, commesso da giugno 2013 a febbraio 2015, la seconda concernente il reato di cui all'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Violi Giorgio, nato a Reggio Calabria il 07/07/1976 avverso l'ordinanza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria; esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giorgio Violi ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attestato dalla comune motivazione della spinta criminale e dalla identità dei correi; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di detti principi, ponendo in risalto che è di ostacolo a una decisione favorevole l’intervallo temporale in cui si collocano le condotte (la prima riguardante il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da giugno 2013 a febbraio 2015, la seconda concernente il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, commesso da giugno ad agosto 2017 e, dunque, successivamente all’accertata operatività del ricorrente nel sodalizio), nonché la diversa tipologia di droga oggetto delle condanne, argomentando – con motivazione non manifestamente illogica – l'assenza di elementi obiettivi, rinvenibili dalle motivazioni delle sentenze di condanna ovvero allegati dalla difesa, sulla scorta dei quali inferire l'unitaria anticipata deliberazione; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomenjuris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537); ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f