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Ordinanza — n. 25398/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-fungibility of residence obligation as custodial sentence substitute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25398/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's partial rejection of the request to treat the residence obligation as a substitute for custodial time. The appellant argued that the time restriction from 7:00 PM to 7:00 AM was arbitrary and comparable to home detention, but the court found the restriction reasonable and within normal residence hours. Consequently, the court ruled that the measure does not meet the criteria for fungibility under Article 657 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 657 cod. proc. pen.; The custodial measure of residence obligation is not fungible with the imposed sentence unless accompanied by arbitrary obligations rendering it comparable to home detention.

Parole chiave

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residence obligation fungibility of sentence home detention comparison custodial time calculation Article 657 criminal procedure appeal inadmissibility time restriction reasonableness restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 657 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 657 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Repaci Salvatore, nato a Reggio Calabria il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Salvatore Repaci ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della fungibilità, a titolo di presofferto, dell'obbligo di dimora imposto con provvedimento del 31 gennaio 2019; viste le conclusioni con le quali s'insiste nell'accoglimento del ricorso; rilevato che la decisione di rigetto si è posta nel solco del principio affermato in sede di legittimità secondo cui «Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari» (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908) e che, nel caso che ci occupa, il Giudice dell'esecuzione ha osservato – con motivazione non manifestamente illogica e non realmente avversata dal ricorso – come non possa reputarsi né arbitraria, né di estensione tale da rendere la misura equiparabile a quella degli arresti domiciliari, l'imposizione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 19,00 alle ore 7,00, trattandosi di un lasso temporale non eccedente l'arco di tempo che di solito è trascorso nella propria dimora, consentendo lo svolgimento di una normale vita professionale e di relazione; considerato che - diversamente da quanto affermato dal ricorrente - le autorizzazioni a uscire di casa nelle ore corrispondenti all'obbligo di permanenza, anche ove negate, costituiscono una normale conseguenza della prescrizione accessoria e non rendono la misura assimilabile a quella degli arresti domiciliari; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C