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Ordinanza — n. 25347/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals for drug trafficking as inadmissible due to improper factual requalification attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Daniel Uduh and Kalu Kamara inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The appellants argued that the lower court failed to reclassify their actions as minor offenses, but the court found these arguments merely sought an unauthorized revision of evidence already evaluated. Consequently, the court upheld the conviction based on the systematic nature of the drug dealing and the variety of substances involved.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals challenging factual reclassification by the lower court are inadmissible when they merely seek a revision of evidence already evaluated or repeat arguments from the appeal act.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual requalification drug trafficking procedural costs evidence revision motivi di cassazione procedura di ricusazione importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UDUH DANIEL nato il 15/05/1990 KAMARA KALU nato a MONTSERRADO COUNTY( LIBERIA) il 11/06/1993 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Daniel Uduh e Kalu Kamara hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale gli imputati sono stati condannati per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Entrambi hanno censurato la sentenza di merito per non avere riqualificato i fatti ascritti sotto la specie di quello di lieve entità; si tratta di motivi inammissibili, in quanto contenenti unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterative di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, tale profilo è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazione non palesemente illogica e sulla base di presupposti di fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto che ostassero alla suddetta riqualificazione i dati rappresentati dalla organizzazione e sistematicità dell'attività di spaccio, dalla differente tipologia di sostanze detenute, dall'ampio numero di soggetti riforniti e dalla frequenza delle cessioni. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Co