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Ordinanza — n. 25346/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25346/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Jelassi, Ben, Aouini, and Bohli inadmissible without procedural formalities. The appellants contested the sentencing under Article 73 of the 1990 Decree-Law, arguing a lack of verification for acquittal conditions under Article 131-bis of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such appeals are inadmissible because the law strictly limits challenges to plea bargain sentences to specific statutory violations, excluding general claims of omitted verification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible except for the specific statutory violations enumerated in Article 448, excluding general claims of omitted verification of acquittal conditions.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal Code of Criminal Procedure specific statutory violations omitted verification Cassazione Roma procedural admissibility allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 131-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JELASSI MAKREM (CUI 03NO2L2) nato il 15/06/1983 BEN MOHAMED ALI (CUI 03Y7B11) nato il 07/05/1992 AOUINI ALI (CUI 01KZ3R2) nato il 15/05/1981 BOHLI BILEL (CUI 03NFLF0) nato il 07/05/1989 avverso la sentenza del 06/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Makrem Jelassi, Mohamed Ali Ben, Ali Aouini e Bilel Bohli hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto daWart.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.131-bis cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Cos