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Ordinanza — n. 25344/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and repetition of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vigilante Rached inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal contained only repetitive arguments and failed to introduce new evidence regarding the personal use of the drugs. Consequently, the lower court's conviction based on drug quantity and lack of fixed residence was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must present new facts or evidence; mere repetition of arguments or attempts to re-evaluate evidence already assessed by the trial court result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments new evidence requirement drug quantity assessment procedural costs award dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGILANTE RACHED nato il 21/11/1992 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rached Vigilante ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall 1art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a dedurre la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al quantitativo di stupefacente detenuto, all'indicatore costituito dal frazionamento in dosi e all'elemento rappresentato dalla mancanza di fissa dimora e di occupazione lavorativa dell'imputato, ritenendo che il dato della destinazione ad autoconsumo non potesse in alcun modo ritenersi ipotizzabile.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il